Art. 9.
(Effetti giuridici).

      1. Quando una persona muore a seguito di una delle procedure previste dagli articoli 6 e 7, ai fini civili tale evento è assimilato alla morte per cause naturali e non può essere in nessun caso considerato rottura di rapporti contrattuali o assicurativi, né produttivo di conseguenze contrattuali o assicurative sfavorevoli per la persona interessata o per i suoi familiari e aventi causa.